Udinese, Okoye squalificato solo per due mesi: le motivazioni

01.08.2025 13:55 di  Bartolomeo Bassi   vedi letture
Udinese, Okoye squalificato solo per due mesi: le motivazioni
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È ufficiale la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, che porterà il portiere dell’Udinese Maduka Okoye a saltare le prime due giornate del prossimo campionato. L’estremo difensore dei friulani era stato indagato per un flusso sospetto di scommesse arrivate nella provincia friulana su una sua ammonizione, in un match risalente a marzo 2024 contro la Lazio. Il portiere, dopo le indagini del TFN, è stato quindi sanzionato con due mesi di squalifica, ma perché solo due mesi?

Come scritto da TMW, ad Okoye è stato contestato l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina: “i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”, invece che l’articolo 30. Il secondo articolo è molto più severo in caso di infrazioni, con una pena minima di quattro anni, e il primo comma che recita: “Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”.

Più chiara quindi la pena, con solo l’art. 4 contestato. Alla base della richiesta c’è stato il racconto dello stesso Okoye, che ha spiegato di conoscere l’altro indagato, Diego Giordano, e di avergli confidato nei giorni prima del match incriminato uno stato d’animo negativo, raccontando di una possibile ammonizione contro la Lazio. Inesistente tuttavia un accordo, che avrebbe reso la vicenda ben più grave.

Queste le parole dei giudici federali, tratte dalla sentenza riportata da TMW: “A parere del Tribunale, è fuori di dubbio che, circa due giorni prima dell’incontro Lazio vs Udinese, l’Okoye, presso il ristorante Biffi di Giordano, abbia riferito a quest’ultimo che si sarebbe fatto ammonire durante la gara contro la Lazio. A ciò si aggiunga che la circostanza che tutte le scommesse siano state effettuate esclusivamente sull’evento ammonizione del portiere Okoye senza ulteriori pronostici, è confermativa del fatto che l’Okoye ed il Giordano abbiano effettivamente parlato dell’ammonizione. Difatti, anche a voler seguire quanto riferito dalle parti in ordine alle esternazioni dell’Okoye circa il suo stato d’animo e, dunque, circa il pericolo che il suo stato d'animo potesse influire negativamente nel corso della gara, non si comprende il motivo per cui il Giordano abbia scommesso solo ed esclusivamente sull’ammonizione del portiere e non anche, ad esempio, sull’ espulsione dello stesso, che pure avrebbe potuto esservi alla luce di quanto raccontato dallo stesso Okoye e dal Giordano. Ebbene, la circostanza che un calciatore, dichiari a terzi soggetti, prima dello svolgimento di un incontro, fatti o situazioni attinenti la gara a cui parteciperà, addirittura affermando che nella gara si sarebbe fatto ammonire o, comunque, lasciando intendere tale possibilità, a prescindere dallo scopo per cui la dichiarazione viene fatta, configura senza ombra di dubbio una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità a cui ogni tesserato deve conformare la propria condotta”.

Restano però dei dubbi, con la sentenza che infatti recita: “Dagli atti di causa, difatti, emergono una serie di elementi che inducono a ritenere che l’ammonizione del sig. Okoye non sia stata casuale".

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