Rassegna Stampa - Fallimento Parma, niente sconti per Ghirardi e Leonardi

27.04.2017 09:35 di  Sebastian Donzella   vedi letture
 Rassegna Stampa  - Fallimento Parma, niente sconti per Ghirardi e Leonardi

Niente sconti per Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, infatti, ha confermato le sanzioni precedentemente inflitte all'ex presidente e all'ex amministratore delegato del club gialloblù. Di seguito la nota ufficiale:
"Respinto il ricorso presentato, in data 9 marzo 2017, da parte del sig. Pietro Leonardi (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della società Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale FIGC che ha irrogato al ricorrente l’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00;
- respinto il ricorso presentato, in data 9 marzo 2017, da parte del sig. Tommaso Ghirardi (all’epoca dei fatti Presidente della società Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale FIGC che ha irrogato al ricorrente l’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00.
- Accolti invece i ricorsi del sig. Maurizio Magri (all'epoca dei fatti, sindaco della società Parma Calcio FC S.p.A.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, per l'inibizione di 6 mesi e l'ammenda pari ad € 15.000,00; per l’effetto, ha rinviato il procedimento alla CFA FIGC affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali l’omissione dell’attività di vigilanza di un sindaco di una società sportiva possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all’art.

1 CGS FIGC;
- della sig.ra Susanna Ghirardi e del sig. Giovanni Schinelli (all'epoca dei fatti, Consiglieri di Amministrazione della Società Parma FC), per l'inibizione di 2 anni, oltre all'ammenda pari ad € 40.000,00, ed al sig. Giovanni Schinelli l'inibizione di 2 anni, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00 e del sig. Arturo Balestrieri (all’epoca dei fatti membro del CdA della società Parma FC) per l’inibizione di un anno, oltre all’ammenda pari ad euro 10.000,00. Per l’effetto, sono stati rinviati i procedimenti alla CFA FIGC affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali la funzione di un Amministratore di società sportiva privo di delega possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all’art. 1 CGS FIGC".