FIGC, deferiti Ghirardi, Leonardi e il Parma

30.10.2014 16:49 di  Giuseppe Emanuele Frisone   vedi letture
FIGC, deferiti Ghirardi, Leonardi e il Parma
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Acque decisamente poco tranquille in casa Parma: dopo l'ennesima sconfitta, maturata ieri sera contro il Torino, è arrivata anche la notizia del deferimento da parte della FIGC del presidente Tommaso Ghirardi, di Pietro Leonardi e del Presidente del Collegio Sindacale del Parma FC, Mario Bastianon, oltre al Parma stesso, su segnalazione della Co.Vi.So.C.
Ecco il testo del comunicato:

Roma, 30 ottobre – Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

I Sigg. GHIRARDI Tommaso e LEONARDI Pietro, rappresentanti legali pro-tempore della Società Parma F.C. S.p.A.; per la violazione di cui all’art. 85, lettera A), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.: per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovute ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale e, per la violazione di cui all’art. 85, lettera A), paragrafo VI) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 1 bis, comma 1, 
del C.G.S., per non aver utilizzato per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e  dicembre 2013 il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza;

Il Sig. LEONARDI Pietro, legale rappresentante pro-tempore della Società Parma F.C. S.p.A. ed il Sig. BASTIANON Mario, Presidente del Collegio Sindacale della Società Parma F.C. S.p.A.: per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 8, comma 1, del C.G.S. per aver prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 17 febbraio 2014 la dichiarazione attestante circostanze e dati contabili non veridici; 

La Società PARMA F.C. S.p.A.: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore ed al Presidente del Collegio Sindacale.